La legge n. 10.097 del dicembre 2000 modifica le disposizioni del “Consolidamento Leggi del Lavoro”, approvate dal decreto legge n. 5452 del maggio 1943.
In particolare:
• l’articolo 402, definisce come minore che può entrare a far parte di questo regolamento, il lavoratore dai quattordici ai diciotto anni di età;
• l’articolo 403, proibisce qualunque attività lavorativa ai minori di sedici anni, salvo nella condizione di apprendisti, a partire dai quattordici anni;
• Il lavoro minorile non potrà essere realizzato in luoghi che pregiudichino la sua formazione, il suo sviluppo fisico, psichico, morale e sociale e in orari che non permettano la sua frequenza scolastica;
• l’articolo 428, definisce il contratto di apprendistato come il contratto di lavoro speciale, concordato per iscritto e con durata determinata, nel quale il datore di lavoro si dichiara disposto a garantire al maggiore di quattordici anni e minore di diciotto anni, iscritto al programma di apprendistato, una formazione tecnico-professionale metodica compatibile con il suo sviluppo fisico, morale e psicologico. L’apprendista si dichiara disposto a esercitare con diligenza i compiti necessari a questo percorso di formazione.

 

 

 

 

 



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