
La legge n. 10.097 del dicembre 2000 modifica le
disposizioni del “Consolidamento Leggi del Lavoro”,
approvate dal decreto legge n. 5452 del maggio 1943.
In particolare:
• l’articolo 402, definisce come minore che può
entrare a far parte di questo regolamento, il lavoratore dai quattordici
ai diciotto anni di età;
• l’articolo 403, proibisce qualunque attività
lavorativa ai minori di sedici anni, salvo nella condizione di apprendisti,
a partire dai quattordici anni;
• Il lavoro minorile non potrà essere realizzato in
luoghi che pregiudichino la sua formazione, il suo sviluppo fisico,
psichico, morale e sociale e in orari che non permettano la sua
frequenza scolastica;
• l’articolo 428, definisce il contratto di apprendistato
come il contratto di lavoro speciale, concordato per iscritto e
con durata determinata, nel quale il datore di lavoro si dichiara
disposto a garantire al maggiore di quattordici anni e minore di
diciotto anni, iscritto al programma di apprendistato, una formazione
tecnico-professionale metodica compatibile con il suo sviluppo fisico,
morale e psicologico. L’apprendista si dichiara disposto a
esercitare con diligenza i compiti necessari a questo percorso di
formazione.
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